E-Commerce
Scritto da Avv. Giulio CostanzoDecisione della Corte di Cassazione: punto di vista civile e penale del venditore inadempiente
Negli ultimi anni gli e-commerce sono sempre più presenti nella vita di tutti i giorni, e l’acquisto di beni e servizi sul web permette la scelta di una vasta gamma di prodotti provenienti da qualsiasi parte del mondo con grande rapidità.
Tuttavia gli acquisti sulle e-commerce hanno dei lati negativi, il primo tra questi che, nella stragrande maggioranza dei casi, non si ha un interlocutore diretto e che non si ha una visione diretta del prodotto che si vuole acquistare, nel peggiore dei casi può capitare che dopo il pagamento il venditori scompaia e non abbia consegnato il bene.
Il soggetto che offre su di una piattaforma un bene e ne omette la consegna, pur avendo ricevuto dal richiedente il pagamento di un corrispettivo, sarà tenuto a rispondere sia civilmente che penalmente.
Tale comportamento potrebbe, infatti, integrare la fattispecie del reato di truffa, ovvero quella di insolvenza fraudolenta. L’art. 640 del Codice Penale definisce il reato di truffa come il delitto commesso da chiunque, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore e procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, cui corrisponde un danno altrui. Il reato di insolvenza fraudolenta è invece disciplinato dall’art. 641 del Codice Penale, che punisce chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contragga un’obbligazione col proposito di non adempierla e si renda poi inadempiente.
Assume rilievo su questo punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 18821 del 18.04.2017, l’imputato dopo aver incassato la somma pattuita aveva omesso di provvedere alla consegna, rendendosi irrintracciabile.
La sentenza di primo grado dichiarava sussistente il reato di truffa. Tuttavia, tale pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello, che qualificava il fatto come insolvenza fraudolenta.
Sul ricorso avverso a tale decisione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, quest’ultima affermava che la truffa contrattuale veniva integrata quando il venditore, a seguito del versamento di un acconto da parte del compratore, ometta di consegnare la merce acquistata e si renda irrintracciabile. A parere della Suprema Corte, infatti, tale contegno risulta sorretto dal dolo iniziale, ravvisabile nella volontà di non dare esecuzione al contratto sin dal momento in cui i beni sono stati offerti in vendita online.
In particolare, gli ermellini hanno affermato che sussiste il reato di truffa e non già quello di insolvenza fraudolenta ovvero un mero illecito civile laddove l’inadempimento contrattuale sia frutto di un preordinato intento fraudolento.
La condotta del venditore che conclude contratti di vendita sul web e deliberatamente non li adempie, mancando di consegnare la merce e rendendosi irrintracciabile dopo aver ricevuto dal compratore il pagamento di un acconto rileva, oltre che per inadempimento ed illecito civile, anche quale profilo di responsabilità penale, integrando la fattispecie della truffa. Ai fini della sussistenza di tale reato, tuttavia, non è sufficiente la mera mancata consegna della merce da parte del venditore, ma occorre anche che lo stesso abbia posto in essere artifizi e raggiri idonei a indurre in inganno il compratore.