Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notifica dell’atto di precetto
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022, ha statuito che in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
La S.C., con la Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022, è tornata sul Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, presupposto per il successivo atto di precetto notificato.
Il decreto ingiuntivo è quel speciale provvedimento che viene chiesto all’Autorità Giudiziaria mediante ricorso ante causam, ex artt. 633 ss. c.p.c., in modo da ottenere la consegna di una somma di danaro (purché sia certa, liquida ed esigibile), o altro bene fungibile, oppure la consegna di un bene mobile.
Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Se il Decreto ingiuntivo emesso è provvisoriamente esecutivo oppure venga rigettata l’avversa opposizione oppure qualora questa manchi, è poi possibile notificare il successivo Atto di precetto, prodromico ai fini dell’esecuzione forzata.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative all’applicazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c. che sancisce che nel precetto si debba far menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
La S.C., con la Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
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