Principio di buona fede e correttezza contrattuale
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31158 del 28/11/2025, ha statuito che in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
La Cassazione, con la Sentenza n. 31158 del 28/11/2025, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di buona fede.
La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Le parti del rapporto contrattuale, infatti, sono tenuti ad agire in maniera tale da poter preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali o dal rispetto del principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
I contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale: durante le trattative (ex art.1337 c.c.), in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (ex art. 1358 c.c.), nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1360 c.c.) e, infine, nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.).
La buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso.
Tale dovere di buona fede, in senso oggettivo, si differenzia dalla buona fede soggettiva (che consiste nell’ignoranza non colposa della lesione dell’altrui diritto) e si pone come regola di comportamento relativo al principio di solidarietà sociale.
La buona fede è, quindi, uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione.
Stante l’astrattezza di tale principio, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con la Sentenza n. 31158 del 28/11/2025, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Avv. Giulio Costanzo