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Cessione del credito - Studio Legale Costanzo

Martedì, 29 Luglio 2025 10:16

Cessione del credito

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La S.C. di Cassazione, con Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025, in tema di cessione di crediti, ha statuito che il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente.

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025, è tornata sul tema della cessione del credito.

Ai sensi dell’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.

Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).

La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.

Protagonisti sono tre parti:

a) il cedente (la parte che cede il credito)

b) il cessionario (la parte che acquista il credito)

c) il ceduto (la parte debitrice)

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema decidendo su di un caso che vedeva gli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente.

La S.C., pertanto, con Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025, ha così ribadito il seguente principio di diritto: “Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 321 volte Ultima modifica il Martedì, 29 Luglio 2025 10:26
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