Cessione del credito
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa S.C., con Sentenza n. 3220 del 08/02/2025, in tema di cessione di crediti in blocco, ha statuito che, in tema di concordato fallimentare, se avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.
La S.C., con Sentenza n. 3220 del 08/02/2025, è tornata sul tema della cessione del credito.
Ai sensi dell’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.
Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).
La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Protagonisti sono tre parti:
- il cedente (la parte che cede il credito)
- il cessionario (la parte che acquista il credito)
- il ceduto (la parte debitrice)
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso che vedeva come protagonista un concordato fallimentare.
La S.C., pertanto, con Sentenza n. 3220 del 08/02/2025, ha così ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di concordato fallimentare, le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla l. n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di concordato fallimentare, le cessioni dei crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Avv. Giulio Costanzo