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Le condizioni generali del contratto: le ultime dalla Cassazione - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 17 Maggio 2024 12:22

Le condizioni generali del contratto: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024, ha statuito che quando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, la disciplina di tutela del codice del consumo può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche mediante modifica o integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.

La S.C., con Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024, è tornata sulla peculiare questione relativa all’accettazione, o meno, delle condizioni generali del contratto e al carattere vessatorio delle clausole.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il fine è quello di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, così che esso può reputarsi adempiuto soltanto quando la sottoscrizione avviene con le modalità idonee a garantire tale attenzione.

V’è da aggiungere, inoltre, che il richiamo in blocco di condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indeterminata di esse, sia pur sotto l’elencazione delle stesse sotto il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341 c. c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate.

Nel caso di condizioni generali del contratto, infatti, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo.

Non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, II° comma, l'approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre cioè individuata singolarmente così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa.

Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto, per di più, è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema nel caso di contratto predisposto da un professionista e, con Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, la disciplina di tutela del codice del consumo può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche mediante modifica o integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 1575 volte Ultima modifica il Venerdì, 17 Maggio 2024 12:26
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