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Diritto di autore - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 16 Settembre 2020 08:52

Diritto di autore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Scrittore

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10300 del 29/05/2020, ha statuito che il diritto d'autore richiede il requisito dell'originalità e della creatività, consistente nel riflesso della personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.

La S.C., con Sentenza n. 10300 del 29/05/2020, è tornata sul diritto di autore ed i requisiti richiesti.

Il diritto d’autore è il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.

In capo all’autore vigono diversi diritti, assoluti e attribuiti in via originaria, che lo tutelano riguardo la propria personalità di autore (diritti morali) e riguardo l’utilizzo economico dell’opera creata (diritti di utilizzazione economica).

Tali diritti, quindi, sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera: l’art. 2576 c.c. e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

Ciò implica, ergo, che l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione. Tant’è che l’art. 106 della legge sul diritto d’autore dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore o non è necessario che un autore di un’opera musicale la depositi presso una società di gestione collettiva (come la S.I.A.E.) per vedersi riconosciuta la qualità di autore, che gli spetta invece sin dal momento della creazione.

L’art. 8 della legge sul diritto d’autore, inoltre, stabilisce che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa. Indi per cui, spetterà a chi contesta tale qualità e ritiene che l’opera non sia stata creata da chi si sia qualificato come autore, darne la prova.

Il diritto d'autore, infine, è riconosciuto per opere originali, che presentano caratteri di novità.

I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 10300 del 29/05/2020, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando i relativi profili ontologici mediante il seguente principio di diritto: “La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il diritto d'autore richiede il requisito dell'originalità e della creatività, consistente nel riflesso della personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.

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