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La fattura commerciale - Studio Legale Costanzo

Martedì, 04 Luglio 2023 11:26

La fattura commerciale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, ha statuito che la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, è intervenuta sul valore della fattura.

La fattura può rappresentare prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e contabile.

Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., Sez. III,3 aprile 2008, n. 8549).

La fattura commerciale, proprio in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con l’effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall’atto o sottostanti ad esso (Cass. Civ. n. 13651/2006; Cass. Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310).

Il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito vantato, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito ed anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

La Cassazione ha affermato infatti che, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Ord. n. 5915 del 11/03/2011).

La fattura, tuttavia, potrà costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019).

I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, di recente, sono tornati sul corrispondente tema ed hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.

Avv. Giulio Costanzo
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