Prescrizione civile e penale: rapporto
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024, ha statuito che se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
La S.C., con Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024, è tornata sul peculiare e controverso istituto della prescrizione.
La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.).
La ratio di tale istituto sta nel fatto che l’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto, indi per cui, spirato un determinato termine senza che il titolare lo abbia esercitato, ricollega a questa condotta la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia allo stesso.
Gli elementi della prescrizione sono:
- disponibilità del diritto;
- termine di decorrenza;
- tempo
Sono imprescrittibili i diritti indisponibili quali i diritti della personalità e il diritto di proprietà (che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo).
Il termine di prescrizione, tuttavia, può essere sospeso o interrotto.
Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio.
Si ha interruzione della prescrizione per notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (artt. 163 e 638 c.p.c.) ovvero conservativo (art. 670 c.p.c.) o esecutivo (artt. 474, 491 c.p.c.), o per domanda proposta nel corso di un giudizio o, anche, se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è, inoltre, interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219 c.p.c.) e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, per quanto concerne la Sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione risarcitoria civile.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
Avv. Giulio Costanzo
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