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Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 18 Ottobre 2024 11:44

Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Bilancia della giustizia rappresentante il bilanciamento tra il debito e la protezione legale, evidenziando il concetto di coercizione del debitore e divieto del patto commissorio ai sensi dell'art. 2744 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13210 del 14/05/2024, ha sancito che, in materia di patto commissorio, ai sensi dell’art. 2744 c.c. risulta colpito da nullità non solo il "patto", ma qualunque tipo di convenzione, che venga impiegato per conseguire l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

La Cassazione, con Sentenza n. 13210 del 14/05/2024, è tornata sulla delicata questione relativa al controverso istituto del patto commissorio.

Il patto commissorio è il patto (autonomo o aggiunto ad un’altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (ex art. 2744 c.c.).

Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell’immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito.

La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.

Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.

Di recente la gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema cassando la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio.

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con Sentenza n. 13210 del 14/05/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai sensi dell’art. 2744 c.c. risulta colpito da nullità non solo il "patto", ma qualunque tipo di convenzione, che venga impiegato per conseguire l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

Avv. Giulio Costanzo

Letto 1345 volte Ultima modifica il Venerdì, 18 Ottobre 2024 11:52
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