Appalto e inadempimento
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6928 del 23/03/2026, ha statuito che, in tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale.
La Cassazione, con Sentenza n. 6928 del 23/03/2026, è tornata su un tema sempre verde, ossia l’appalto e l’inadempimento.
L’appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.
L'art. 1668 c.c. prevede la possibilità per il committente di ottenere, in caso di difformità o di vizi dell'opera, non solo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché l'esatto adempimento tramite l'eliminazione del vizio a spese dell'appaltatore; il tutto con possibilità, altresì, di richiedere il risarcimento dei danni, nel caso l'appaltatore versi in colpa, anche senza chiedere la risoluzione e potendo contare sulla presunzione iuris tantum ex art. 1218 c.c. di tale colpa, posto che essa è presunta, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, statuendo sul caso in cui le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 6928 del 23/03/2026, enucleavano, così, il seguente principio di diritto: “In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale.
Avv. Giulio Costanzo