Lesione del rapporto parentale alla luce delle tabelle di Milano 2024
Scritto da Avv. Giulio CostanzoDi recente una sentenza di merito emessa dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 8065 del 17.09.2025), dopo aver accertato il nesso di causalità tra l’azione dei sanitari e la morte della paziente, ha disposto, in favore dei figli della vittima, un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, il quale si qualifica come il patimento subito da coloro i quali, a causa dell’altrui condotta, perdono un proprio congiunto. Nella quantificazione di suddetto risarcimento il tribunale ordinario di Napoli, ha applicato le Tabelle di Milano 2024 elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Alle sopracitate Tabelle milanesi il Supremo Collegio ha riconosciuto la massima autorevolezza in tema di quantificazione economica del danno parentale, sia per quanto attiene ai congiunti più prossimi che per i congiunti meno prossimi, sebbene l’utilizzo di tabelle diverse non sia comunque precluso, purché da tale diverso strumento non si giunga a risultanze che si pongono in un palese ed ingiustificato contrasto coi risultati che sarebbero derivati dall’applicazione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile (cfr. Corte di Cassazione civ., Sez. III, ordinanza del 19.06.2024, n. 16924). La ragione di questa autorevolezza si spiega in base alla circostanza che esse prevedano un sistema di assegnazione di punti basato su cinque parametri specifici per limitare la discrezionalità del giudice nell'assegnazione del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione civ., Sez. III, ordinanza del 01.07.2024, n. 18052), tali parametri consistono in: 1. Età della vittima; 2. Età del superstite; 3. La situazione di convivenza tra i due; 4. Il numero degli altri congiunti del superstite; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva tra il defunto e il danneggiato superstite.
Ad onore del vero, già con l’edizione 2022, le Tabelle milanesi avevano introdotto in modo sistematico il criterio a punti per la liquidazione del danno parentale, in sostituzione del precedente metodo a forbice in base al quale l’interprete poteva spaziare tra un minimo ed un massimo. In tal modo veniva garantita una valutazione più analitica e trasparente delle singole componenti del pregiudizio. L’aggiornamento 2024 si pone in linea di continuità con tale impostazione, ma rivaluta i valori economici del punto di +16,2268 %, in adeguamento agli indici ISTAT al 1° gennaio 2024, e consolida la funzione delle Tabelle quale strumento di concretizzazione del potere equitativo del giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Corte di Cassazione civ., Sez. III, ordinanza 23.08.2025, n. 23769). Le richiamate Tabelle del 2024, alle quali si è attenuto il tribunale di Napoli nella sentenza in epigrafe, assegnano a ciascun punto il valore di € 3.911,00 quando il superstite è: coniuge figlio/a, o genitore della vittima. Invero il quantum risarcitorio sarà facilmente ricavabile moltiplicando tale valore con il numero di punti assegnati secondo la valutazione del giudice adoperata in base alle circostanze del caso concreto.
Sebbene l’intento perseguito dalla giurisprudenza di legittimità sia quello di uniformare la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e di ridurre al minimo la discrezionalità del giudice di merito, l’impiego delle nuove Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano non esclude il rischio di incorrere in errori materiali o, più frequentemente, in errori nell’attribuzione dei punteggi, i quali possono incidere sensibilmente sull’esito della liquidazione e, conseguentemente, sull’equità complessiva del risarcimento. Tali errori, quando non si risolvono in mere inesattezze di calcolo o refusi numerici, trascendono l’ambito dell’errore materiale e si configurano come errori di giudizio nell’applicazione dei criteri tabellari. Ciò si verifica, ad esempio, quando il giudice interpreta in modo inesatto i parametri oggettivi – come il numero dei superstiti, la convivenza o l’età dei soggetti coinvolti – ovvero attribuisca un punteggio incongruo rispetto alla qualità e intensità del legame affettivo. In particolare, la giurisprudenza sottolinea che la motivazione del giudice nell’attribuzione dei punteggi, soprattutto per i parametri più "elastici" come la qualità e intensità della relazione, deve essere puntuale e specifica, fondata su elementi concreti e risultanti dagli atti di causa.
La Suprema Corte ha riconosciuto la conformità delle nuove Tabelle milanesi ai principi di diritto, ma ha anche ribadito che la corretta applicazione dei parametri e la motivazione delle eventuali personalizzazioni sono condizioni essenziali per la legittimità della liquidazione (Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300;). In tali ipotesi, la violazione non riguarda la forma del provvedimento, ma il suo contenuto sostanziale, con la conseguenza che la relativa censura deve essere fatta valere mediante impugnazione, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.
Avv. Giulio Costanzo