Delibazione di sentenze ecclesiastiche
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023, ha statuito che, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario.
La Cassazione, con la Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023, è intervenuta sulla delicata questione relativa la nullità dei matrimoni.
Le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possono essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando uno speciale procedimento dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
I presupposti ai fini della presentazione della domanda di delibazione sono: l’esistenza di due conformi decisioni giudiziali (di primo grado e del tribunale di seconda istanza) dichiarative della nullità del matrimonio e il rilascio da parte del Supremo tribunale della Segnatura apostolica dell’exequatur (decreto di esecutività attestante la esecutività, secondo il diritto canonico, della sentenza ecclesiastica di nullità).
Ottenuto l’exequatur, il giudizio di deliberazione segue il rito camerale se la domanda è congiunta; se, invece, la domanda è presentata da un solo coniuge, il giudizio viene introdotto con citazione, da notificarsi all’altro coniuge e si segue il rito ordinario. La Corte d’Appello compirà, poi, tutti gli accertamenti del caso e verificherà che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.
I problemi, però, sorgono soprattutto in quest’ultimo caso e, di recente, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul relativo tema, su di un caso relativo alla convivenza "come coniugi" (costituente un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto") protratta per almeno tre anni dalla celebrazione, integrante una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano".
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 28307 del 10/10/2023, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario.
Avv. Giulio Costanzo