Il petitum sostanziale e il riparto di giurisdizione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoCass. civ., Sezioni Unite, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952 riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria dei familiari delle vittime del Covid-19, fondata sull’inadeguata organizzazione e gestione del Servizio sanitario nazionale prima e durante la pandemia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010.
Con Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952, la Corte ha deciso un regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., promosso nell’ambito di una domanda risarcitoria proposta dai familiari delle vittime del Covid-19.
I ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale e della lesione del rapporto parentale, deducendo omissioni e carenze nella preparazione e nella gestione dell’emergenza, nonché nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, imputate alle amministrazioni convenute. Nel giudizio erano coinvolte anche le compagnie assicurative.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e i fatti concretamente allegati.
È quindi irrilevante la qualificazione formale attribuita dai ricorrenti alla domanda, così come il richiamo alla responsabilità contrattuale o aquiliana della pubblica amministrazione. Nel caso esaminato, le allegazioni mostravano che la pretesa traeva origine dall’inefficienza dell’attività amministrativa diretta a organizzare e rendere operativo il Servizio sanitario nazionale prima e durante la pandemia.
La presenza di diritti fondamentali, tra cui la vita e la salute tutelata dall’art. 32 Cost., non comporta automaticamente la giurisdizione del giudice ordinario.
Occorre verificare se la lesione derivi da una condotta materiale autonoma, non collegata all’esercizio del potere pubblico, oppure dall’organizzazione e dalla gestione di un servizio pubblico. Nella seconda ipotesi, l’attività contestata costituisce esercizio di potere amministrativo, anche quando caratterizzato da discrezionalità, e ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010.
La Corte ha escluso che le attività concernenti la predisposizione dei piani pandemici, il coordinamento istituzionale e l’adozione delle misure sanitarie potessero essere considerate meri atti politici insindacabili: esse sono soggette ai limiti posti dalla Costituzione, dalla legge e dalle fonti sovranazionali. Ha quindi dichiarato la giurisdizione amministrativa, disponendo la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo nei termini di legge, cui spetterà anche la regolazione delle spese. La soluzione appare condivisibile: nel riparto di giurisdizione è centrale la concreta causa petendi, che impedisce di eludere la natura amministrativa dell’attività contestata mediante una diversa qualificazione della domanda.