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Responsabilità aggravata - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 16 Ottobre 2025 15:50

Responsabilità aggravata

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 13863 del 25/05/2025, ha statuito che in materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio.

La S.C., con Ordinanza n. 13863 del 25/05/2025, è tornata sul controverso istituto della responsabilità aggravata.

La proposizione di una domanda che si riveli poi infondata o, viceversa, la resistenza ad un’altrui domanda che venga poi accolta, non possono dar luogo, di regola, a responsabilità giacché si tratta di comportamenti del tutto legittimi, ed anzi, alla luce dell’art. 24 della Costituzione italiana, di veri e propri diritti.

A tale principio, però, l’art. 96 c.p.c. porta deroga nelle ipotesi da essa contemplate, prevedendo un vero e proprio obbligo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

L’art. 96 c.p.c. configura la responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre la normale responsabilità di rimborso come pura conseguenza obiettiva della soccombenza, si aggrava. Ciò in quanto, essendo fondata su un illecito, dà diritto ad un più pieno risarcimento di tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato.

Le condizioni generali di applicabilità dell’art. 96 sono:

  1. a) un’attività svolta da chi è parte nel processo;
  2. b) la difformità di quell’attività dalla norma che conferisce l’azione;
  3. c) la lesione della sfera patrimoniale della controparte;
  4. d) la soccombenza dell’agente;
  5. e) particolari stati soggettivi dell’agente.

Analiticamente, i presupposti della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sono:

1) per il primo comma:

   1.a) la soccombenza della parte contro la quale si agisce o resiste;

   1.b) particolari stati soggettivi della medesima (dolo o colpa grave);

   1.c) l’istanza di parte.

2) per il secondo comma:

   2.a) l’inesistenza del diritto soggettivo (nei casi tassativamente stabiliti);

   2.b) c. d. colpa lieve;

   2.c) l’istanza di parte.

3) per il terzo comma:

   3.a) la soccombenza.

Per quanto concerne la ratio, l’art. 96 c.p.c., nei suoi tre commi, ha molteplici finalità.

In primis, quella di risarcire il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell’altra parte; in secundis, quella di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento delle parti del processo.

L’art. 96 c.p.c. ha il fine di stigmatizzare materialmente gli impieghi distorti dello strumento processuale e di fustigare efficacemente la degenerazione dei mores del foro.

Oltre ad una funzione di tipo privatistico, l’art. 96 c.p.c. ha, quindi, uno scopo che sembra essere anche di stampo pubblicistico.

Tale ricostruzione risulta valorizzata alla luce del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. che prevede che la condanna può essere pronunciata “anche d’ufficio” dal giudice, a prescindere quindi da una specifica istanza della parte vittoriosa, che risulta invece necessaria ai sensi dei due precedenti. Partendo da questo presupposto, parte della dottrina ritiene che questo rimedio sia automatico, nel senso che è prevista una condanna al pagamento della somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite, che consegue ipso facto all’accertamento della condotta illecita, ed officioso, nel senso che si prescinde da qualsiasi istanza della controparte.

Ciò contribuirebbe a qualificare la condanna ai sensi del terzo comma come rimedio sanzionatorio, configurando così un’ipotesi di “punitive demages”.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sulla relativa fattispecie cassando la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sulla ritenuta consapevolezza in capo alla ricorrente di un presunto credito privilegiato di lavoro vantato verso la procedura fallimentare, pur essendo elemento estraneo all'oggetto del giudizio, che verteva su un indennizzo per equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 e, con Ordinanza n. 13863 del 25/05/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 429 volte Ultima modifica il Giovedì, 16 Ottobre 2025 16:03
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