Telecomunicazioni: tentativo di conciliazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLe Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8240 del 28/04/2020, hanno statuito che, in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dà luogo alla improcedibilità (e non alla improponibilità) della domanda e, pertanto, in mancanza, il giudizio deve essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegue all'esito di esso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8240 del 28/04/2020, si sono espresse circa il preventivo tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestore ed utente.
Fin dall’alba dei tempi, la comunicazione è stato il perno nei rapporti interpersonali.
Fattore essenziale ai fini dello scambio e del commercio, una fitta rete di comunicazione rappresenta il quid che permette di abbattere ogni distanza.
Stante l’importanza di tale strumento, soprattutto nell’era contemporanea, capita spesso, però, che l’utente non ve ne possa usufruire per fatti attinenti le società erogatrici di servizi di telecomunicazioni.
Per questi motivi possono sorgere numerosi disagi per il contraente debole che, però, dovrà rispettare uno specifico iter prima di poter adire l’Autorità Giudiziaria.
Infatti l’utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può avviare la procedura prevista dal Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS).
Prima di poter agire in giudizio, infatti, l’utente ha l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano di trovare una soluzione bonaria della lite.
Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell’Autorità, a livello regionale, tramite la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso:
- gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
- gli organismi ADR iscritti nell’elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
- le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l’utente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com di competenza, o direttamente all’Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore.
Ma cosa succede se non viene esperito il preventivo tentativo di conciliazione?
I Giudici di Piazza Cavour, a Sezioni Unite, al riguardo, con la Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 hanno enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito.”.
Alla luce di tale pronunzia, emerge, ergo, che in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dà luogo alla improcedibilità (e non alla improponibilità) della domanda e, pertanto, in mancanza, il giudizio deve essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegue all'esito di esso.
Avv. Giulio Costanzo