Notifica a mezzo PEC presso l’Avvocatura dello Stato: modalità
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Cassazione detta le regole in tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato
Nell’attuale realtà caratterizzata dal cd. “Processo Telematico”, nella quale è consentito effettuare anche le notifiche di atti giudiziari in via telematica e non più attraverso i metodi “tradizionali”, la Cassazione è più volte intervenuta in materia al fine di indicare le linee guida per una valida e corretta attività di notificazione.
In particolare, relativamente alla notifica di atti giudiziari nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, la Cassazione, con una recente ordinanza, ovvero la n. 21574/2017 pubblicata il 18/09/2017, ha stabilito che la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e, non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa e' quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
La Suprema Corte, infatti, in quella sede, ha ribadito il principio secondo cui, in forza dell’art. 144 c.p.c., comma 1, "Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato". Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, il quale dispone, al comma 1, che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale...devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente", e, al comma 2, che “ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.
Ciò posto in linea di principio, quindi, come deve comportarsi l’avvocato che intenda effettuare la notificazione di un atto giudiziario in via telematica all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato?
Sul punto sono intervenuti nuovamente i Giudici di Piazza Cavour con la recentissima ordinanza n. 11154 del 09/05/2018.
Nel caso de quo (vertente in materia di opposizione proposta ex art. 5-ter legge n. 89/01 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), si deduceva (con ricorso incidentale) la violazione degli artt. 5, comma 2, legge n. 89/01, 3-bis, legge n. 53/94, 16- ter D.L. n. 179/12 e 156 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, atteso che la notifica del decreto era stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato riservato alle comunicazioni istituzionali, anziché a quello relativo alle notifiche processuali, censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 D.M. n. 44/11.
Secondo il ricorrente, quindi, tale situazione aveva determinato la nullità della notificazione stessa, non sanabile per effetto dell'opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/01, poiché quest'ultima era l'unico (e pertanto necessitato) rimedio che il legislatore aveva previsto per ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge cit.
La Cassazione, investita della questione, con l’ordinanza in esame, ha enunciato il principio secondo cui, in tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali, è causa di nullità della notifica, la quale, dunque, è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si intendesse eseguire una notificazione “telematica” di un atto giudiziario nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, si consiglia di verificare sempre, con estrema attenzione, il relativo indirizzo PEC destinato a tale tipo di attività.