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Il parere di congruità del consiglio dell’Ordine - Studio Legale Costanzo

Martedì, 07 Novembre 2023 10:04

Il parere di congruità del consiglio dell’Ordine

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie: finalità di tale parere è quello di certificare la congruità della richiesta concretamente formulata dal ricorrente, assumendo valore vincolante per il giudice solo in ordine al solo quantum debeatur, restando libero di rigettare l'istanza nell'an debeatur.

Ai sensi dell’art. 636 c.p.c.:

“Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.

La S.C. di Cassazione, con Sentenza 23 settembre 2019, n. 23562, ha statuito che in mancanza di pattuizione del compenso, l'onere probatorio del professionista (nel caso di specie, architetto) viene assolto mediante la prova delle opere eseguite, dovendosi procedere alla sua determinazione secondo i criteri fissati nell'art. 2233 c.c..

Invero, una volta assolto mediante la prova delle opere eseguite, anche in mancanza di pattuizione del compenso, si procede alla sua determinazione secondo i criteri fissati nell'art. 2233 c.c. per il caso di mancata convenzione.

Come già anticipato, l’art. 636 c.p.c. statuisce che “Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”.

Il parere dell'associazione professionale non è necessario allorché la tariffa legalmente approvata per una determinata categoria di professionisti o artigiani non preveda margini di discrezionalità nella determinazione del compenso ovvero qualora il professionista abbia limitato la sua richiesta ai minimi tariffari.

Finalità di tale parere è quello di certificare la congruità della richiesta concretamente formulata dal ricorrente, assumendo valore vincolante per il giudice solo in ordine al solo quantum debeatur, restando libero di rigettare l'istanza nell'an debeatur.

In base al combinato disposto degli art. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22655 del 31 ottobre 2011).

Avv. Giulio Costanzo
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