Pignoramento presso terzi: opposizione del terzo pignorato ex art. 617 c.p.c.
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 29059 del 03/11/2025, ha statuito che, in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima.
La S.C., con Ordinanza n. 29059 del 03/11/2025, è tornata sul tema del ruolo del terzo nell’ambito del pignoramento presso terzi.
Il terzo (debitor debitoris) dal giorno in cui gli è notificato l’atto ex art. 543 c.p.c., è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode; in mancanza sarà tenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Il terzo pignorato, ossia il debitor debitoris, riveste la qualifica di custode dei beni pignorati e, pertanto, è tenuto alla conservazione e amministrazione del bene con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c., attenendosi ad eventuali direttive del giudice (ex art. 546 c.p.c.).
Invero, ai sensi dell’art. 67 c.p.c., questi sarà tenuto al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia (ex artt. 521 c.c. ,1176 c.c.) e se non ottempera alle disposizioni del Giudice.
Qualora il terzo si sottragga a tale dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia attraverso una condotta elusiva che allontani nel tempo la definizione del procedimento esecutivo rendendo indispensabile la spendita di una ulteriore attività processuale a carattere e quando questo ritardo sia direttamente foriero di un consequenziale pregiudizio aggiuntivo per il creditore esecutante, ricorrono i presupposti in presenza dei quali è dato al Giudice di merito di applicare i principi sulla lesione del diritto di credito da parte del terzo (Cfr. Cass. Sentenza n. 26962 del 15 novembre 2017, Cass., Sentenza n. 5037 del 28 febbraio 2017; Cass. SS.UU., Sentenza n. 9407 del 18/12/1987).
Per quanto concerne, invece, il dovere di collaborare nell’interesse della giustizia, in caso di inottemperanza agli obblighi di custode, discende la responsabilità del terzo per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con il relativo comportamento doloso o colposo.
Orbene, l’ordinanza di assegnazione acquista efficacia di titolo esecutivo verso il terzo dal momento in cui gli sia stata portata a conoscenza, ovvero dal momento successivo a tale conoscenza che il giudice dell’esecuzione abbia specificato nell’ordinanza (Cass., Ord. n. 9173 del 12/04/2018).
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 29059 del 03/11/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima.
Avv. Giulio Costanzo