Responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento elettronici
Scritto da Giulio CostanzoLa Corte di Cassazione ribadisce la responsabilità della banca in caso dioperazioni fraudolente effettuate a mezzo di strumenti elettronici
Ancora una volta i Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 19690 pubblicata il 18 maggio 2018, affrontano il tema della responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici. La peculiarità di tale fattispecie riguarda la modalità con cui è avvenuta la truffa informatica: infatti i ricorrenti verosimilmente avevano digitato i propri codici personali richiestigli con una mail fraudolenta, consentendo così all’ignoto truffatore di utilizzarli successivamente, tramite una operazione contabile di addebito operata sul conto corrente, da loro debitamente disconosciuta.
Gli Ermellini nel ribadire un precedente pronunciato nei confronti del medesimo istituto bancario in una fattispecie sostanzialmente analoga (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950), hanno ricondotto la vicenda sottoposta al loro vaglio nell’area della responsabilità contrattuale. In particolare, la possibilità di una utilizzazione di codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, rientra“nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente”.
Ciò anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (coincidente con l’interesse degli stessi operatori). Da ciò consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, (avvenuta il 1° marzo 2010)attuativo della Direttiva n. 2007/64/CE attinente i servizi di pagamento nel mercato interno(anche nota come Psd - Paymentservicesdirective, che definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici), l’istituto bancario, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il criterio dell’accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Alla luce di tali principi la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori