Codice del Consumo applicabile anche in caso di contratto preliminare di vendita
Scritto da Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 497 del 14/01/2021, ha statuito che il promissario acquirente che agisca per scopi estranei all’esercizio d’impresa è un consumatore se il promissario alienante è un imprenditore.
La S.C., con Ordinanza n. 497 del 14/01/2021, è tornata sulla compatibilità del Codice del Consumo in caso di contratto preliminare.
La società contemporanea, in virtù di una globalizzazione sempre più diffusa e di un consumismo sempre più esasperato, si fonda sull’estesa crescita a livello planetario di spese volte all’acquisto di beni che soddisfano bisogni non solo “primari”, ma soprattutto “secondari”.
Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.
La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.
Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e la distinzione tra le figure del consumatore e del professionista, con conseguente applicazione, nei confronti del primo, della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e, del secondo, di quella generale del codice civile.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema pronunziandosi circa la compatibilità della qualifica di consumatore a favore del promissario acquirente di immobile in caso di compravendita con un imprenditore.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, con Ordinanza n. 497 del 14/01/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il promissario acquirente che agisca per scopi estranei all’esercizio d’impresa è un consumatore se il promissario alienante è un imprenditore.