Provvedimento dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023, ha statuito che la motivazione della sentenza deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova.
La S.C., con Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023, è tornata sulla delicata questione concernente la prova e la sua assunzione in giudizio.
I mezzi di prova costituiscono la fonte probatoria posta a base della propria pretesa.
Distinguiamo diversi mezzi di prova, in primis quella testimoniale.
La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.
Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.
Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023, sono tornati sul corrispondente tema, cassando con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata.
Gli Ermellini hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la motivazione della sentenza deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova.
Avv. Giulio Costanzo