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Requisiti formali dell’atto di appello ai fini della sua ammissibilità - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 14 Giugno 2018 10:51

Requisiti formali dell’atto di appello ai fini della sua ammissibilità

Scritto da Giulio Costanzo
Sentenza

La Cassazione è tornata sullo spinoso problema dell’ammissibilità dell’atto di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Quali sono i requisiti formali affinchè un atto di appello non venga dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.?

Molto spesso gli operatori del diritto si sono trovati a dover valutare se un atto di appello fosse stato redatto nel pieno e completo rispetto di quanto disposto nell’art. 342 c.p.c., soprattutto alla stregua dei nuovi principi introdotti dall’art. 54, comma 1, lettera (Oa), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134), che ha apportato variazioni al contenuto del citato art. 342.

Esso, invero, come noto, stabilisce che: l’appello si propone con citazione contenente [l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché] le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.Orbene, detta disposizione normativa è stata oggetto di una serie (si direbbe) infinita di interpretazioni giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo.

Difatti, secondo una parte dei Giudici, il requisito della “sommaria esposizione dei fatti” nell’atto di appello ha lo scopo di rendere intellegibili, sulla base dello stesso atto e senza che occorra fare riferimento ad altri fonti, i motivi di impugnazione. L’onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall’art. 342 c.p.c., infatti, pur non dovendosi interpretare in senso impropriamente restrittivo e formalistico, richiede pur sempre l’indicazione chiara ed inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto delle doglianze, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del tantum devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre a riesame. Talché non può ritenersi sufficiente neppure il mero generico richiamo per relationem alle difese svolte in prime cure, perché ciò obbligherebbe il giudice ad quem ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida (cfr. Cass. 22 aprile 1980 n. 2629). La specificità dei motivi di appello, dunque, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 04/8926).

A ciò si aggiunga anche il brocardo di cui all’ art. 348 bis c.p.c., così come disciplinato dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. “filtro in appello”.

Secondo alcuni interpreti, dunque, l’atto di appello, in forza del nuovo art. 342 c.p.c., accanto ai requisiti previsti all’art. 163 c.p.c., doveva essere “motivato”. Pertanto, non era più sufficiente l’esposizione sommaria dei fatti ma occorreva, a pena di inammissibilità, indicare dettagliatamente al magistrato le parti appellate e le modifiche richieste, per cui andavano indicate con estremo rigore, le circostanze da cui la violazione di legge derivava e quale rilevanza pratica avessero. Proprio in questa direzione si era espressa anche autorevolissima giurisprudenza (Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.01.2013), secondo cui l’atto di appello motivato doveva essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorreva infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendevano sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedevano rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.

Anche la Corte di Cassazione, invero, con l’ordinanza n. 24630 depositata in data 19.11.2014, stabiliva che il “filtro in appello” introdotto con la riforma del 2012, consistente nella valutazione di ragionevole non probabilità di accoglimento dell’appello, doveva concretizzarsi in una valutazione “davvero sommaria”, risolvendosi in una “schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice”. La natura necessariamente sommaria di tale valutazione impediva che, nel successivo grado di legittimità, se ne potesse operare una riconsiderazione in relazione all’entità della probabilità di non accoglimento (“perché allora una tale rivalutazione implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra”), alla completezza dell’enunciazione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità era stata affermata (“perché una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente”) ed alla fondatezza dei motivi dell’appello (“perché si risolverebbe nella necessità di riconsiderarli, ma appunto attraverso la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi”).

In definitiva, alla luce di tali considerazioni, discendeva – secondo la Corte di Cassazione – che era l’intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria, con la conseguenza che oggetto del giudizio di legittimità non era più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda.

La Cassazione, tuttavia, con una recentissima ordinanza – la n. 13535 del 30 maggio 2018 – è tornata sull’argomento, cercando di fare chiarezza in merito ai requisiti formali che l’atto di appello deve possedere ai fini della sua ammissibilità ex art. 342 c.p.c.

Il casus belli aveva ad oggetto due distinte opposizioni avverso altrettante cartelle di pagamento notificate da Equitalia Sud s.p.a., proposte dinanzi al Giudice di pace di Velletri, il quale accoglieva una sola opposizione, rigettando invece la seconda.

La sentenza de quo veniva appellata innanzi al Tribunale di Velletri che dichiarava inammissibile il gravame per genericità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con sentenza del 9.11.2015 n. 2892, avverso la quale veniva proposto ricorso in Cassazione per vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Gli Ermellini, investiti della questione, hanno evidenziato l’errore in cui era incorso il Tribunale di secondo grado, laddove aveva ritenuto che, per effetto della riforma dell'art. 342 c.p.c. introdotta dall'art. 54, comma 1, lettera (Oa), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella 1. 7 agosto 2012, n. 134), colui il quale intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto ed in diritto già prospettate in primo grado, ma deve "indicare i passi della motivazione della senten.za impugnata] da censurare, le modifiche da apportare alla stessa (...) ed esporre un progetto alternativo di senten.za".

La Suprema Corte, invero, ha evidenziato che:

  1. Il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Pertanto, pur considerando che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell'atto d'appello elencati dall'art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità, il giudice (pur dovendo valutare l’ammissibilità) deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.

  2. Le norme processuali, anche nel caso in cui si dovessero presentare ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Gli Ermellini, richiamando una precedente decisione delle Sezioni Unite n. 26242 del 12/12/2014, ha ribadito il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", confermando il principio secondo cui tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

  3. La Cassazione, infine, ha stabilito che il diritto processuale, al pari di quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole introdotte dal diritto comunitario, tra le quali è stata espressamente richiamata quella di cui all'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. "Trattato di Lisbona", ratificato e reso esecutivo con 1. 2 agosto 2008, n. 130), secondo cui "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”. Tra i principi tutelati vi è proprio quello all’effettività della tutela giurisdizionale, intesa quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'ari'. 6 della CEDU del 1950”.

Su tali premesse, quindi, i Giudici di Piazza Cavour, richiamando l’ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, i cui dettami sono stati ribaditi dalle medesime Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

L’art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esige dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso; non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

Pertanto, a supporto di quanto già stabilito con la succitata sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e riportato nell’ordinanza dello scorso 30 maggio, va sostanzialmente confermata la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di gravame, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, dovendosi, quindi, escludere che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

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Etichettato sotto
  • atto di appello
  • art 342 cpc

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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