Querela di falso
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024, ha statuito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
La S.C., con l’Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.
L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Oggetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.
La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame, rigettando il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale.
I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Avv. Giulio Costanzo