Danno biologico terminale e danno morale terminale
Scritto da Avv. Giulio CostanzoIn caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il “danno biologico terminale”, al quale può aggiungersi un “danno morale terminale", ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell' "exitus"( c.d. Catastrofale), se la persona è in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
L’intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte è un lasso temporale sufficiente affinché possa ritenersi che vi sia stato un periodo di sopravvivenza valevole a consentire la maturazione, in capo al de cuius, di un danno biologico e morale, di tipo terminale, suscettibile di poter essere poi trasferito agli aventi causa a titolo ereditario.
Per quanto concerne, in particolare, il c.d. danno morale terminale, esso mira al ristoro del danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo, in luogo dell’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell’intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. civ., sez III, 8 aprile 2010, n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle “conseguenze catastrofiche delle lesioni” (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è, quindi, finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali.
Tale danno è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine sia imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973).
Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019
Su tale tema, si sono pronunziati di recente i Giudici di legittimità con l’Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019, ribadendo che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell' "exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso”.
Se pur temporaneo, dunque, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esiti, anzi, nella morte.
La liquidazione equitativa del danno in questione andrà effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass., Ord. n. 17577 del 28/06/2019).