Quando si ricorre al medico per stare meglio ed invece...
Interessante pronuncia del Tribunale di Napoli sezione VIII civile sempre più specializzata nelle azioni di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria.
Caso: Paziente affetta da gozzo tiroideo multinodulare. Intervento di Tiroidectomia totale . Ingresso in Ospedale ……………l’esame laringoscopico indiretto, …. accertava che le corde vocali erano mormomobili, libere da lesioni, con asse laringo-tracheale lievemente deviato a sx.
Danno: Lesione grave alle corde vocali.
Instaurato il giudizio dopo non pochi momenti complessi, escussi i testi ed espletata la CTU, perveniva alle conclusioni con una conseguente sentenza, n° 6102/2017 di accoglimento della domanda giudiziale. Oggetto della domanda era il risarcimento dei vari danni previo accertamento della responsabilità degli operatori sanitari nella parte in cui in sede operatoria, non avendo ben identificato i nervi laringei ricorrenti, ne hanno provocato la paralisi. In conseguenza di tale comportamento commissivo, ne derivava, secondo quanto accertato in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio svolta dall’illustre Prof. C., una responsabilità sotto molteplici aspetti: 1) disfonia grave, caratterizzata da eloquio stentato e spesso incomprensibile, voce scarsamente percepibile a chi ascolta; 2) Tracheotomia con cannula a permanenza; 3) deficit respiratorio con dispnea; 4) disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso. Danno quantificato in 57/58%.
Tale sentenza, pregevole nella motivazione, non tiene conto però della ulteriore e ben motivata richiesta di personalizzazione massima del danno articolata da parte attrice. Si legge nella detta decisione : “……..ritiene questo Giudice che non sia possibile operare tale aumento degli importi medi tabellari e ciò NON perché le sofferenze della sig.ra …………… non siano state di eccezionale rilevanza (riconoscendole di fatto tali) ma perché di queste sofferenza il CTU medico ne ha già tenuto conto nel quantificare la percentuale di danno biologico permanente riportato dall’attrice …………….laddove ha incluso nella percentuale del 57/58 % anche il disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso………..”
Tale inciso non è condivisibile agli occhi di chi scrive dal momento che al CTU è dato l’onere (assolto nel caso in esame), di valutare il danno biologico ed in esso anche quello di natura psichica, ma non certo quello di natura esistenziale – relazionale che è e resta tale quando non raggiunge i livelli tali da divenire una vera e propria patologia. Tale danno è oggetto di un insieme di elementi che peggiorano lo stato di vita, non solo quello emozionale e sub-reale della vittima, ma anche quello concreto ed incidente sulla quotidianità. Talora i detti danni sono di tipo intrinseco alla specifica patologia ed alla sua gravità e, quindi, ad essa conseguenti senza la necessità di una specifica prova, tra l’altro, come il caso in esame, invece, oggetto di una specifica prova, che attesti il “maggior danno”.
In questa causa, sia gli uni che gli altri risultano in atti, indicati e provati ma non conteggiati nella sopra riportata decisione.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori