Responsabilità per fatto degli ausiliari: ambito medico-sanitario
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026, ha statuito che la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi: l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica la responsabilità dell'ente debitore salvo che dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
La Cassazione, con la Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026, è intervenuta sulla responsbailità per fatto degli ausiliari nell’ambito della responsabilità medica.
Ai sensi dell’art. 1228 c.c. “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Tale norma disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari, riferendosi a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell’adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore.
Tale responsabilità, secondo la dottrina maggioritaria, prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in pratica, sorge come garanzia a favore del creditore.
A tutela di quest’ultimo, infatti, la norma garantisce la possibilità di far valere l'inadempimento. Gli ausiliari, invero, sono terzi rispetto al suo rapporto col debitore, indi per cui il creditore non potrebbe agire contro di loro in caso di inadempimento, bendsì può contro il debitore.
Per quanto concerne il debitore, invece, da tale fattispecie emerge a pieno il principio ”cuius commoda eius et incommoda”, in virtù del quale chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi.
Stante la natura peculiare di tale responsabilità, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
Di recente gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema cassando, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi: l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica la responsabilità dell'ente debitore salvo che dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
Avv. Giulio Costanzo