Concorso di colpa
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, ha statuito che, in tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo.
La S.C., con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, è tornata sull’art. 1227 c.c. nell’ambito della circolazione stradale.
Ai sensi dell’art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Integra diligenza l'impegno nel soddisfacimento dell'interesse del creditore, tipica dell'uomo medio, il buon padre di famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.
Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza.
Il codice civile non lo afferma espressamente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell'eventuale vantaggio tratto dal creditore dall'inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.
Di recente, sul corrispondente tema, è intervenuta la Suprema Corte cassando l'impugnata sentenza, escludendo che integrasse concorso colposo il comportamento del trasportato che, durante il cappottamento dell'autovettura dovuto alla sconsiderata condotta di guida del conducente, per evitare danni da urto contro la cappotta dell'abitacolo del veicolo si era aggrappato con la mano al tettuccio attraverso il finestrino aperto, riportando così lesioni da schiacciamento, trattandosi di reazione impulsiva necessitata dalla dinamica dell'incidente.
La S.C., con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “in tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo.
Avv. Giulio Costanzo