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Perdita del rapporto parentale: caratteristiche ed ipotesi di risarcibilità - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 15 Ottobre 2018 08:00

Perdita del rapporto parentale: caratteristiche ed ipotesi di risarcibilità

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Sentenza

La Cassazione pone l’attenzione sulla figura del danno da perdita del rapporto parentale

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 23469 del 28 settembre 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale.

Tale decisione trae origine dalla domanda che alcuni soggetti avevano formulato innanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il proprio congiunto aveva riportato gravi lesioni.

In corso di causa, la società assicuratrice corrispondeva la somma complessiva di Euro 674.000.000 in favore dell’amministratore di sostegno del figlio macroleso. A seguito di CTU, il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento di Euro 5.518,67.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello, ma lo stesso veniva rigettato, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali, in quanto i Giudici di secondo grado avevano ritenuto di escludere la configurabilità del danno parentale ai congiunti del macroleso, il quale implicava la sola ipotesi di morte del familiare che, invece, nella fattispecie, non era occorsa. Inoltre, riguardo al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonché danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente ai congiunti, esso non poteva essere riconosciuto a causa della genericità delle allegazioni nell’atto di appello, in violazione dell’art. 342 c.p.c.

La Suprema Corte, investita della questione, ha stabilito (con riferimento alla mancata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale) che tale forma di pregiudizio rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992).

Ciò posto, quindi, la Cassazione ha fissato i seguenti principi, richiamando, all’uopo, la più recente e consolidata giurisprudenza in materia (Cass. 901/2018 e 7513/2018).

1) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. SS.UU. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

3) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da se").

5) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.).

7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 c.s.a. non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilità del 2016.

8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. SS.UU. 6572/2006).

9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul piano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli artt. 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unità, "dalla sofferenza del non poter più fare", perché la più superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attività dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell’essere persona.

La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona, come quella prevista per il danno patrimoniale, avrà, quindi, il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

Da ciò deriva, quindi, che, secondo l’indirizzo sancito dall’ordinanza in esame, il giudice di merito, una volta riconosciuta la configurabilità anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà accertarne la concreta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.

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