Quanto contano i figli nella separazione personale dei coniugi?
Scritto da Giulio CostanzoQuando l’amore per i figli non è solo decantato.
Una delle questioni più delicate in tema di separazione dei coniugi è, senza dubbio, quella relativa all’affidamento, e conseguente collocazione, dei figli minori. Troppo spesso, infatti, si assiste a provvedimenti giurisdizionali focalizzati più sull’interesse dei separandi che su quello dei minori, relegato a mero effetto collaterale delle suddette pronunce.
Ebbene, in caso di separazione, il compito di un difensore è proprio quello di assistere i coniugi (o il Giudice nel caso in cui si instauri un giudizio) nell’individuazione di una soluzione che sia congeniale, non solo alle loro esigenze ma, soprattutto, alle necessità della prole.
Il caso: Una coppia di coniugi, dopo diversi anni di matrimonio e la nascita di un figlio, decideva di addivenire alla separazione per il venir meno dell'affectio coniugalis che un tempo li legava. Poiché la cessazione del vincolo coniugale avveniva di comune accordo, i separandi, optavano per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita, deflattiva del giudizio ordinario. In merito alle condizioni di separazione, le parti, proprio nell’interesse dell’unico figlio minore, su suggerimento del proprio Procuratore, Avv. Giulio Costanzo, concordavano di suddividere la grande casa coniugale, di proprietà del marito, in due porzioni di immobile, distinte ed autonome l’una dall’altra.
In particolare, la parte destinata alla consorte e al figlio minore (la cui residenza privilegiata veniva fissata presso la madre) restava in uso agli stessi, con diritto di abitazione irrevocabile e perpetuo, anche dopo il raggiungimento dell’indipendenza economica del ragazzo. Con l’unico vincolo, per la donna, di non poter destinare tale porzione di immobile ad un eventuale e futuro nuovo nucleo familiare, nel caso in cui avesse intrapreso un’altra relazione.
In tal guisa, a ben vedere, i due coniugi assicuravano al minore stabilità e serenità, evitando che il ragazzo fosse costretto a spostarsi, ogni settimana, come un pacco postale da un’abitazione all’altra al solo fine di trascorrere del tempo con i propri genitori.
Si tratta, dunque, di una soluzione innovativa, e purtroppo a carattere straordinario, che ha anticipato quella adottata recentemente dal Tribunale di Castrovillari con decreto del 23 giugno 2017, tesa a tutelare la vera e unica parte debole della omologanda separazione, ovvero il figlio minore, consentendogli di crescere con ambedue i genitori senza dover, al contempo, rinunciare alla propria stabilità ed al proprio equilibrio.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori