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Validità delle clausole negli accordi di separazione o divorzio - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 04 Ottobre 2021 14:55

Validità delle clausole negli accordi di separazione o divorzio

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sent. n. 21761 del 29/07/2021, hanno statuito che sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, al fine di assicurarne il mantenimento in quanto tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.

Le SS.UU. della Cassazione, con la Sent. n. 21761 del 29/07/2021, sono intervenute sugli accordi di separazione.

Con la separazione i coniugi diventano separati e, pertanto, non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali quali, a solo fine illustrativo e non esaustivo, vivere sotto lo stesso tetto e/o rispettare il dovere di fedeltà: gli effetti del matrimanio saranno solamente sospesi.

La separazione legale si consegue mediante un provvedimento giurisdizionale che può consistere in una sentenza pronunciata dal giudice (separazione giudiziale) o nel decreto di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto consensualmente dai coniugi (separazione consensuale).

Nel primo caso, è il giudice all’esito di una causa a dichiarare l’intollerabilità della convivenza coniugale e a stabilire le condizioni (economiche e di affidamento dei figli) alle quali i coniugi possono vivere separati.

Nella separazione consensuale, invece, i coniugi esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano un accordo sulle relative condizioni. Il contenuto del predetto accordo viene recepito dal giudice mediante il decreto di omologa.

Con il divorzio, invece, gli effetti del matrimonio si sciolgono e, anch’esso, si distingue in giudiziale o consensuale, prevedendo a tal fine, anche in questo caso, la stipulazione di specifici accordi.

Stante la delicatezza di tale ambito, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.

I Giudici di Piazza Cavour in composizione unitaria, di recente, sono tornate sul relativo tema e con la Sent. n. 21761 del 29/07/2021, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, al fine di assicurarne il mantenimento in quanto tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.

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