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ADR (Alternative Dispute Resolutions) - Studio Legale Costanzo

Sabato, 16 Marzo 2019 18:28

ADR (Alternative Dispute Resolutions)

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

Non è possibile pensare alle ADR senza valutare la loro correlazione con il contenzioso ed il Giudice

--PARTE PRIMA --


Spesso ultimamente sentiamo parlare di buone pratiche in materia di mediazione (ma anche di ADR in generale), significa necessariamente parlare del rapporto tra la mediazione e la giurisdizione, un rapporto che, fino dai momenti iniziali del moderno movimento ADR, si è rivelato cruciale, proponendo, in tutti Paesi nei quali l’esperienza si è sviluppata, due tendenze principali, la mediazione come strumento alternativo e la mediazione come strumento integrativo, talvolta connotate anche ideologicamente. Possiamo richiamare due momenti simbolici, che testimoniano fino dall’inizio la presenza dei due modelli:

Minneapolis 1976 – Roscoe Pound Conference (conferenza nazionale sulle cause dell’insoddisfazione popolare nei confronti dell’amministrazione della giustizia), l’ADR e la Multidoor Courthouse di Frank Sander, come modello che tende all’integrazione, così come il modello di Justice in many rooms di Mark Galanter, molto critico verso il centralismo legale.

Si deve notare, a questo proposito, che l’efficacia della mediazione, come del resto anche dell’arbitrato, come strumenti di accesso alla giustizia, ed in senso realmente alternativo rispetto ai rimedi giurisdizionali, è individuabile, in realtà, in due prospettive diverse, in primo luogo in relazione alla possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto in tempi ed a costi molto minori ( sicuramente per l’Istituto della mediazione), ipotesi nella quale si realizza anche il massimo effetto deflattivo, perché la controversia non interesserà in alcun modo il sistema giudiziario, ma anche, in una seconda prospettiva, in relazione alla possibilità di far emergere un contenzioso che, per la modestia della pretesa economica, sarebbe destinato a non interessare mai il sistema giudiziario. Ricordo, le iniziative promosse da alcuni Uffici Giudiziari, come il Progetto Conciliamo a Milano ed il Progetto Nausica a Firenze

In Italia il momento cruciale, sul piano della disciplina europea, ed interna, della mediazione è quello rappresentato dalla direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, che sancisce, anche formalmente, il riconoscimento del RAPPORTO TRA MEDIAZIONE E SISTEMA GIUDIZIARIO, richiamando e richiedendo un’equilibrata relazione, BALANCED RELASHIONSHIP, tra il numero delle mediazioni ed il procedimento giudiziario;  si tratta di una norma che attua indubbiamente una scelta a favore di una finalità prevalentemente deflattiva della mediazione, una finalità, peraltro, sempre ritenuta impropria dai fautori della mediazione così come originariamente intesa.
La disciplina prevista dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n 28, che ha attuato le disposizioni della delega legislativa prevista dall’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n 69, insieme alla disciplina regolamentare prevista dal DM 18 ottobre 2010 n 180, successivamente modificata da quella del DM 6 luglio 2011 n 145.

…to be continued

Letto 1060 volte Ultima modifica il Sabato, 16 Marzo 2019 18:34
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