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Contratto di vitalizio alimentare - Studio Legale Costanzo

Martedì, 10 Dicembre 2024 10:53

Contratto di vitalizio alimentare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Una bilancia della giustizia bilancia una casa, un cuore e una moneta, con una stretta di mano sullo sfondo che simboleggia l'accordo legale e morale.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 32439 del 22/11/2023, ha statuito che il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono necessariamente suscettibili di valutazione economica.

Il vitalizio alimentare è il contratto mediante il quale, in corrispettivo del trasferimento di un bene immobile (ovvero anche di un capitale) una persona (vitaliziato) acquista il diritto all’assistenza morale e materiale da parte di un’altra (vitaliziante).

Il vitaliziato cede la proprietà in cambio di una prestazione continuativa che non consiste in una mera prestazione patrimoniale, sia pure di mantenimento, ma in una prestazione continuativa di assistenza e di altre utilità.

In questo peculiare contratto atipico, fondamentale è il riferimento allo stato di bisogno del vitaliziato, in mancanza del quale non sarebbe possibile ritenere sussistente tale figura contrattuale.

Il vitalizio alimentare, inoltre, a differenza della rendita vitalizia, è un contratto fondato sull’intuitus personae, nel quale il vitaliziante è tenuto a tutta una serie di prestazioni non predeterminate né predeterminabili (poiché attinenti, ad esempio, alla salute del beneficiario o, più in generale, alla cura della sua persona da un punto di vista sia materiale che morale).

Vari dubbi hanno accompagnato tale fattispecie, stante appunto la sua peculiarità.

La Cassazione, di recente, con Sentenza n. 32439 del 22/11/2023, è intervenuta sulla relativa questione decidendo sulla suscettibilità di valutazione economica del corrispettivo.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con Sentenza n. 32439 del 22/11/2023, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono necessariamente suscettibili di valutazione economica.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 698 volte Ultima modifica il Martedì, 10 Dicembre 2024 11:06
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