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Locazione commerciale e disdetta - Studio Legale Costanzo

Martedì, 26 Novembre 2024 09:43

Locazione commerciale e disdetta

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Un'immagine che illustra il concetto di 'disdetta inefficace' e 'indennità di avviamento' nel contesto delle locazioni commerciali, con elementi come un contratto strappato, una bilancia della giustizia e un'ambientazione legale.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024, ha statuito che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, anche se inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale.

La S.C., con Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.

Ai sensi dell’art. artt. 28 della legge n. 392/1978 “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti”.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, avente ad oggetto, in particolare, la disdetta e il diritto all’indennità di avviamento.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, anche se inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 692 volte Ultima modifica il Martedì, 26 Novembre 2024 09:50
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