Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.
Ai sensi dell’art. artt. 28 della legge n. 392/1978 “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti”.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, avente ad oggetto, in particolare, la disdetta e il diritto all’indennità di avviamento.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, anche se inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale.
Avv. Giulio Costanzo