Il valore processuale delle copie cartacee delle schermate telematiche
Come è noto, lo screenshot è quel processo, attivato da un comando, attraverso il quale è possibile salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer, di un cellulare o di un tablet.
Dal punto di vista giuridico ci si è più volte domandati quale sia la valenza probatoria da attribuire a tali documenti. La risposta a tale quesito è stata fornita, da ultimo, dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza numero 8736 del 16.01.2018.
Il caso aveva ad oggetto alcuni articoli, di natura diffamatoria, pubblicati da un giornale e lesivi della reputazione e dell’onore di un esponente politico.Il giudice di primo grado condannava sia il direttore del giornale che l’autore dei suddetti articoli perché ritenuti responsabili del delitto di diffamazione previsto e punito dall’art. 595 c.p., sulla scorta di una prova ritenuta decisiva e consistente in una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet (screenshot).
Proposto appello dai prevenuti, il Giudice dell’impugnazione ribaltava il precedente verdetto e annullava la sentenza di primo grado in quanto riteneva non attendibile come prova documentale gli screenshot depositati perché non autenticati da un notaio.
Da ultimo, quindi, la questione passava al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour i quali, con la sentenza in esame, si conformavano alle argomentazioni del primo Giudice in relazione alla valenza probatoria degli screenshot.
In particolare, la Suprema Corte annullava con rinvio al Giudice d’appello competente per valore la sentenza oggetto di gravame precisando: “i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 Rv. 253573) e l'estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie”.
Ed ancora: “La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato, come parrebbe ritenere la Corte d'Appello. Qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 Rv. 261627).
Pertanto, con specifico riguardo agli screenshot, veniva specificato: "i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità".
In conclusione per gli Ermellini gli screenshot costituiscono a tutti gli effetti prove documentali rientranti nell’alveo di cui all'art. 234 c.p.p., per la cui acquisizione non è necessaria la procedura dell'accertamento tecnico irripetibile essendo, per converso, sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori