Conversazioni Whatsapp, ammissibili come prove?
Scritto da Avv. Giulio CostanzoMessaggi su WhatsApp, prove documentali da usare con attenzione
La corte di Cassazione, V sezione penale, nella Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 49016 si pronuncia sul problema della validità legale e, in particolare, a fini probatori delle conversazioni effettuate e registrate tramite la chat di Whatsapp, arrivando alla conclusione che, i messaggi scambiati dagli utenti mediante tale piattaforma di messaggistica può essere riconosciuto valore di prova documentale, ma soltanto in presenza di alcune determinate circostanze. Il caso è scaturito da una denuncia per atti persecutori, l’avvocato difensore dell’imputato aveva richiesto la possibilità dell’acquisizione , come mezzo probatorio, delle conversazioni intercorse via Whatsapp tra l’imputato stesso e la persona offesa, con lo scopo di dimostrare l’inattendibilità e l’inaffidabilità delle dichiarazioni di quest’ultima.
Il rigetto, da parte della Corte d’Appello, di tale istanza istruttoria è stato pertanto posto dal difensore dell’imputato tra i motivi a fondamento del ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che, condannandolo per il reato di atti persecutori, confermava la precedente sentenza del Tribunale a suo danno. Secondo la difesa, infatti, gli effettivi rapporti intercorsi tra la persona offesa e l’imputato sarebbero potuti emergere palesemente e semplicemente dalle trascrizioni della chat.
La Cassazione, chiamata così a pronunciarsi sulla questione, ha tuttavia dichiarato infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione del giudice di secondo grado, ritendendo, in particolare, corretto il rifiuto del deposito della trascrizione dei messaggi scambiati via Whatsapp. La Suprema Corte difatti ha stabilito che “È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via ‘whatsapp’ e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni”.
l’art. 234 del Codice di Procedura Penale stabilisce, al comma 1, che “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”. Perciò la Cassazione considera le conversazioni whatsapp come forma di documentazione di un fatto storico e pertanto utilizzabili come mezzo probatorio.
Tuttavia a Suprema Corte, si preoccupa di subordinare concretamente la validità probatoria della trascrizione degli scambi di messaggistica al ricorrere di un requisito particolare, ossia all’acquisizione processuale anche del supporto telematico o figurativo contenente la conversazione.
Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, peraltro, non specifica con quale modalità i messaggi scambiati via Whatsapp possano essere acquisiti in giudizio a fini probatori.
Nel caso in cui sia necessaria l’acquisizione al processo di una prova di questo tipo sarà quindi necessario avvalersi di tecniche specifiche fondate sui principi di inalterabilità della prova e conformità con l’originale sanciti in generale dalla L. 48/2008, legge che ha apportato delle importanti modiche al Codice di Procedura Penale per quanto riguarda le prove informatiche, l’autorità informatica infatti può “disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione” .
La prudenza della Cassazione è del tutto condivisibile, infatti le prove digitali possono essere facilmente danneggiate o alterate, pertanto si vuole garantire il più alto livello di certezza contenutistica nei messaggi scambiati in chat.
In secondo luogo, e in generale, la sentenza appare particolarmente interessante in quanto testimonia il possesso, da parte dei giudici della Corte, di una sensibilità e un’attenzione alla tematica del valore probatorio dei contenuti digitali quanto mai attuale. Mai come ora, infatti, la tecnologia costituisce uno strumento di uso comune in moltissimi settori della vita quotidiana e che presenta di conseguenza risvolti anche in ambito giudiziario dei quali è opportuno tenere conto. Dalla corretta riproduzione e presentazione di tali tipologie di prove documentali, il cui contenuto può essere determinante, può facilmente dipendere infatti l’esito di un intero procedimento giudiziario.