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Arricchimento senza causa - Studio Legale Costanzo

Martedì, 09 Luglio 2024 09:14

Arricchimento senza causa

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024, ha statuito che in caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale.

La S.C., con Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024, è tornata sulla fattispecie dell’arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.

L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.

È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.

Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.

Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento cassando la sentenza di merito che, rilevato il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive a cui era subordinato il contratto, aveva rigettato la domanda di adempimento proposta in via principale e dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento, proposta in via subordinata, rilevando la sussistenza, tra le parti, di un contratto valido, ancorché inefficace.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l'attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale.

Avv. Giulio Costanzo

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