Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione.
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024, ha sancito che è nulla – per divieto del patto commissorio - qualunque tipo di convenzione che venga impiegato per conseguire il risultato concreto dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
La Cassazione, con Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024, è tornata sulla delicata questione relativa al controverso istituto del patto commissorio.
Il patto commissorio è il patto (autonomo o aggiunto ad un’altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (ex art. 2744 c.c.).
Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell’immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito.
La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.
Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.
Di recente la gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema in riferimento ad un contratto di leasing integrante potenzialmente un patto commissorio.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, di recente sono tornati sul relativo tema e, con Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che è nulla – per divieto del patto commissorio - qualunque tipo di convenzione che venga impiegato per conseguire il risultato concreto dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
Avv. Giulio Costanzo
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