La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.
Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.
Di recente la gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema in riferimento ad un contratto di leasing integrante potenzialmente un patto commissorio.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, di recente sono tornati sul relativo tema e, con Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che è nulla – per divieto del patto commissorio - qualunque tipo di convenzione che venga impiegato per conseguire il risultato concreto dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
Avv. Giulio Costanzo