La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame in relazione ad una domanda proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria.
I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. “.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c..
Avv. Giulio Costanzo