Lunedì, 19 Gennaio 2026 11:19

Querela di falso

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(0 Voti)

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025, ha statuito che l'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c..

La S.C., con l’Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.

L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Ogetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.

La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.

Di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame in relazione ad una domanda proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria.

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. “.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c..

Avv. Giulio Costanzo
Letto 50 volte Ultima modifica il Lunedì, 19 Gennaio 2026 11:32
Altro in questa categoria: « Indebito oggettivo

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Contratto preliminare

Contratto preliminare

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4