La dottrina ritiene che vi comprende anche l'indebito soggettivo "ex latere creditoris" ossia quando chi paga ha un debito ma non nei confronti del destinatario del pagamento bensì verso un terzo.
La ratio di tale norma la si riscontra nel fatto che se non esiste un debito, non ha senso effettuare un pagamento: chi lo ha eseguito ha diritto alla restituzione di quanto versato nonché dei frutti e degli interessi.
Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento in ambito societario tra società di persone e soci.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c..
Avv. Giulio Costanzo