Il custode è colui che ha la signoria sulla cosa, la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c. occorre, dunque, la materiale disponibilità perché sussista la presunzione che può vincersi solo con la dimostrazione da caso fortuito.
Il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative all’onere della prova.
La S.C., con la Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.
Avv. Giulio Costanzo