Martedì, 25 Ottobre 2022 10:54

Patto commissorio: va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Patto commissorio Patto commissorio

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19694 del 17/06/2022, ha sancito che va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.

La Cassazione, con la Sentenza n. 19694 del 17/06/2022, è tornata sulla delicata questione relativa al controverso istituto del patto commissorio.

Il patto commissorio è il patto (autonomo o aggiunto ad un’altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (ex art. 2744 c.c.).

Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell’immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito.

La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo.

Stante la delicatezza e l’analogia con altre fattispecie, innumerevoli dubbi sono sorti circa i rapporti, le relazioni e le relative differenze.

Di recente la gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema in quanto i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, di recente sono tornati sul relativo tema e, con la Sentenza n. 19694 del 17/06/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, circa il divieto legale del patto commissorio, che va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.

Avv. Giulio Costanzo
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