Giovedì, 16 Novembre 2023 10:33

Cessione del credito

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(4 Voti)

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs..

La S.C., con Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, è tornata sul tema della cessione del credito.

Ai sensi dell’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.

Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).

La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.

Protagonisti sono tre parti:

a) il cedente (la parte che cede il credito)

b) il cessionario (la parte che acquista il credito)

c) il ceduto (la parte debitrice)

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso che vedeva come protagonista la parte nel giudizio subentrata in virtù di asserita cessione del credito.

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 101 volte

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Locazione di immobile pignorato

Locazione di immobile pignorato

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Contratto preliminare

Contratto preliminare

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. Leggi tutto
La trascrizione

La trascrizione

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. Leggi tutto
Arricchimento senza causa: le ultime dalla Cassazione

Arricchimento senza causa: le ultime dalla Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4