La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.
Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).
La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Protagonisti sono tre parti:
a) il cedente (la parte che cede il credito)
b) il cessionario (la parte che acquista il credito)
c) il ceduto (la parte debitrice)
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso che vedeva come protagonista la parte nel giudizio subentrata in virtù di asserita cessione del credito.
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 5857 del 22 febbraio 2022, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Avv. Giulio Costanzo