La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.
Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).
La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Protagonisti sono tre parti:
- a) il cedente (la parte che cede il credito)
- b) il cessionario (la parte che acquista il credito)
- c) il ceduto (la parte debitrice)
Il Tribunale di Napoli Nord, di recente, è tornato sul corrispondente tema in un caso che vedeva come protagonista la parte nel giudizio subentrata in virtù di asserita cessione del credito.
Il Tribunale di Napoli Nord, pertanto, con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25/01/2024, ha così ribadito il seguente principio di diritto: “il cessionario ha l’onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2018) 13-09-2018, n. 22268; cfr. recente Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 05-11-2020, n. 24798 secondo cui: “questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650- 06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n.15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito”).”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il cessionario ha l’onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito.
Avv. Giulio Costanzo