- atti di confusione: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o atti di imitazione servile di prodotti di un concorrente, o atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- atti di denigrazione e di vanteria: gli atti denigratori sono volti a screditare e calunniare un’azienda concorrente;
- atti contrari alla correttezza professionale: dumping, storno di dipendenti, violazione del patto di non concorrenza, spionaggio industriale, tacere un conflitto di interessi.
Per quanto concerne la prima categoria, la seconda parte del n.1 dell’art. 2598 c.c. qualifica come concorrenza sleale per imitazione servile la riproduzione esatta dei prodotti altrui, nelle loro peculiari caratteristiche di conformazione, confezione e presentazione.
Qui l’imitazione è tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, inducendolo a credere che provengano dall’impresa che per prima li abbia ideati e commercializzati.
Affinché non si abbia imitazione servile non sempre, però, è sufficiente distinguere i marchi, poiché l’attenzione del consumatore è, spesso, richiamata dalla forma caratteristica del prodotto, così che non deve apparire come la copia dell’atto, in modo da non trarlo in inganno, se non vi siano motivi di apprezzabile interesse tale da rendere necessaria una così fedele riproduzione.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando i relativi profili ontologici mediante il seguente principio di diritto: “In tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera, sicché essa non può essere invocata ove si diffondano, con toni offensivi, notizie false relativamente all'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera.
Avv. Giulio Costanzo