Martedì, 26 Maggio 2026 11:42

Locazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 9298 del 13/04/2026, ha statuito che, il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998.

La S.C., con Ordinanza n. 9298 del 13/04/2026, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, in relazione al rapporto tra L. n. 392 del 1978 e L. n. 431 del 1998.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 9298 del 13/04/2026, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: Il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998, non costituendo il mutamento di destinazione d'uso della cosa locata un accordo ex novo, ma una evoluzione del contratto preesistente..

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998.

Avv. Giulio Costanzo

Letto 10 volte Ultima modifica il Martedì, 26 Maggio 2026 11:49

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