Martedì, 14 Luglio 2026 08:43

Il factoring

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25328 del 16/09/2025, la disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare).

La S.C., con Ordinanza n. 25328 del 16/09/2025, è tornata sulla fattispecie del factoring.

Ai sensi dell’articolo 1406 c.c.Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

Sulla base di questa premessa si introduce la figura del factoring, fattispecie di origine anglosassone che è stata disciplinata dalla Legge n. 52 del 1991.

Il factoring ha ad oggetto crediti anche futuri e può essere pro solvendo o pro soluto.

L’art. 3 della L. n. 52 del 1991 prevede che sono cedibili i crediti futuri, anche prima ancora che i contratti dai quali sorgeranno siano stati stipulati purché, in caso di cessione in massa, essi vengano stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dalla conclusione del negozio di cessione.

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, inoltre, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente (Cass. civ. n. 19341/2017).

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema essendo una peculiare figura che, attualmente, è sempre più diffusa.

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 25328 del 16/09/2025, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare).

Avv. Giulio Costanzo
Letto 13 volte Ultima modifica il Martedì, 14 Luglio 2026 08:47
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